Art. 4

In vigore dal 28 ago 1962
I dazi ridotti secondo le norme del presente decreto sono arrotondati per difetto alla prima cifra decimale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-26;1274#art-4

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Art. 4 Riduzione temporanea del 10% ai dazi doganali attualmente in vigore. — Testo vigente | Portale Normativo