Art. 4
In vigore dal 31 lug 1962
Dal 1 luglio 1962, i dazi previsti negli articoli del presente decreto 2 (lettere e), f), g) e 3 (lettera c), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai prescritti certificati, sono da sottoporre alla riduzione del 10%, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 26 giugno 1962.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-16;972#art-4