Art. 3
In vigore dal 31 lug 1962
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) è sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1962, l'applicazione del dazio per il deidroepiandrosterone (voce di tariffa ex 29.13-D-I-b);
b) sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, per tutte le provenienze, i prodotti compresi nella voce di tariffa n. 57.02: abaca (canapa di Manilla o "Musa textilis") greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascanti (compresi gli sfilacciati);
c) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa 32.03-B-I-b, sono modificati come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-16;972#art-3