Art. 1
In vigore dal 31 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;
Viste le tariffe dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1959, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;
Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;
Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;
Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità: Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita, a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
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Dal 1 luglio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa n. 73.01-D-I);
b) il dazio doganale nella misura del 4% su valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa n. 73.08-A-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000 riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati;
c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa, numeri 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1);
d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1200 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata o lavorata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 5.5 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74% destinata alla industria dei pneumatici (voce della tariffa ex 73.15-A-IV-b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-16;972#art-1