Art. 2

In vigore dal 31 lug 1962
Alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti rettifiche: a) voce n. 04.05-B-II: aggiungere alla sottovoce il richiamo ed a piè pagina la nota seguente: " sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze"; b) il primo comma della nota (a piè pagina della tariffa) riferita alla voce n. 25.01 è sostituito dal seguente: "È considerato sale, agli effetti dell'applicazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15.2 ed il sodio di 9.8 per cento"; c) voce 55.09 (segue)-A-II-b-1-aa-a: leggere "alfa" invece di "a"; d) voce 55.09 (segue)-A-II-b-2-aa: in corrispondenza delle sottovoci alfa e beta, aggiungere rispettivamente un asterisco nella colonna del numero di statistica; e) il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce di tariffa 84.40-B-II-b-1 (cilindri), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, è rettificato in "13.80%"; f) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa n. 87.06-B-1 sono modificati come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- g) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, sono rettificati come segue: Voce 91,07: movimenti finiti per orologi tascabili............................ 2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppu- re 9% sul valore. Voce 91.11-C: movimenti di orologi ta scabili, non finiti.................. 2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppu- re 9% sul valore. Voce 91.11-E: sbozzi di movimenti di orologi tascabili.................... 2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppu- re 9% sul valore. Voce 91.11-F-III-a platine: per movimen ti di orologi tascabili.............. 2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppu- re 9% sul valore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-16;972#art-2

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