Capo II
Art. 5
Organi consorziali - Nomine e proroghe
In vigore dal 12 ago 1962
Il secondo e terzo comma dell'art. 61 delle norme sulla bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono modificati come segue:
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consiglio dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa; medesima.
Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;947#art-5