Capo I
Art. 3
Obbligo di modifiche statutarie
In vigore dal 12 ago 1962
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica debbono, ove occorra, adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.
In ogni caso, entro lo stesso termine, tutti i Consorzi debbono inviare i loro statuti per il riscontro al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà disporre le modificazioni occorrenti.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può invitare i Consorzi a predisporre gli statuti sulla base di apposito schema.
Trascorso l'anzidetto termine senza che le delibere consorziali di modifica degli statuti siano state trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Ministero medesimo interviene nominando un commissario straordinario con il compito di adottare le necessarie modifiche dello statuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;947#art-3