Capo I
Art. 2
Rappresentanza e deleghe
In vigore dal 12 ago 1962
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
In caso di comunione i comproprietari nominano fra essi un delegato a votare; la nomina è valida quando sia conferita dalla maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, comprendendone nella maggioranza la quota del delegato.
Gli iscritti nelle liste elettorali possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato, ma non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da un notaio, o dal segretario del Comune di residenza del delegante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;947#art-2