Capo I
Art. 4
Interventi per irregolarità nelle operazioni elettorali
In vigore dal 12 ago 1962
I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono comunicati in copia al prefetto e al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, in caso di irregolarità, può provvedere all'annullamento delle elezioni.
Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Ministero predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi sull'albo consortile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;947#art-4