Capo I

Art. 4

Interventi per irregolarità nelle operazioni elettorali

In vigore dal 12 ago 1962
I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono comunicati in copia al prefetto e al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, in caso di irregolarità, può provvedere all'annullamento delle elezioni. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Ministero predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi sull'albo consortile.
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Interventi per irregolarità nelle operazioni elettorali (Art. 4 Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.) — Testo vigente | Portale Normativo