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Art. 9
Sedute del Consiglio di amministrazione.
In vigore dal 12 lug 1962
. Sedute del Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri o da un Consigliere delegato. In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potrà essere fatta senza l'osservanza del termine dei dieci giorni anche a mezzo telegramma.
L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno.
Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti.
In seconda convocazione le sedute saranno valide qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione dovrà aver luogo almeno 10 giorni dopo la prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza, assoluta dei presenti.
I Consiglieri delegati hanno diritto a voto, purchè non si tratti di deliberare sull'opera da essi svolta o sulle controversie tra essi insorte.
Di ogni seduta è redatto verbale che deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio al più tardi nella seduta successiva.
Il Premungas dovrà inviare nel termine di quindici giorni dall'approvazione copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione nonché del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relazioni alle singole Federazioni delle Aziende e dei lavoratori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-9-2