CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 8
Attribuzioni dei Consiglieri delegati.
In vigore dal 12 lug 1962
. Attribuzioni dei Consiglieri delegati. - I Consiglieri delegati hanno congiuntamente la legale rappresentanza del Premungas di fronte a terzi.
In particolare sempre congiuntamente:
a) provvedono all'organizzazione contabile e amministrativi del Fondo;
b) provvedono alla liquidazione di pensioni e al controllo dei versamenti dei contributi;
c) provvedono all'istruzione delle pratiche di mutuo;
d) provvedono all'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
e) predispongono e presentano al Consiglio i progetti di conto consuntivo e di bilancio preventivo;
f) propongono al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'Ente sempre più efficiente nel raggiungimento dei suoi fini;
g) sovraintendono al buon andamento degli Uffici;
h) curano, in generale, l'esecuzione di tutte quelle operazioni amministrative, che si rendono necessarie per il buon funzionamento dell'Ente.
In caso di vacanza o impedimento di ambedue i consiglieri delegati la rappresentanza dell'Ente spetterà al Presidente e al Vice Presidente congiuntamente.
In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Delegato designato dalla Federazione delle Aziende, egli sarà sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Consigliere Delegato designato dalle Organizzazioni dei Lavoratori, egli sarà sostituito dal Presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-8-2