CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 10
Collegio dei sindaci.
In vigore dal 12 lug 1962
. - Collegio dei sindaci. - Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sarà nominato dalla U.I.L.-Gas, ed un altro supplente sarà nominato dalla F.I.D.A.G.
Il terzo membro effettivo che assumerà la presidenza del Collegio, sarà nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo la nomina verrà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.
I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-10-2