Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteTitolo II

Art. 31

In vigore dal 27 giu 1962
I laureati i quali, avendo conseguito una delle due lauree che la Facoltà conferisce, aspirino a conseguire anche l'altra, sono iscritti al terzo anno a condizione che siano forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi di laurea a cui aspirano. Potranno però essere iscritti al quarto anno del corso di laurea in Scienze politiche i laureati in Giurisprudenza che abbiano sostenuto, durante il corso di studi compiuto, cinque esami propri del corso di Scienze politiche ed abbiano ottenuto la firma di frequenza al primo anno di Storia moderna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-31

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Art. 31 Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo