Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteTitolo II

Art. 26

In vigore dal 27 giu 1962
Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti del corso per la laurea in Giurisprudenza, sono stabilite come segue: le Istituzioni di diritto romano e le Istituzioni di diritto privato rispetto alla Storia del diritto italiano, al Diritto romano, al Diritto civile, al Diritto commerciale, al Diritto privato comparato, al Diritto della navigazione, al Diritto comune ed all'Esegesi delle fonti del diritto romano; la Storia del diritto romano rispetto alle Istituzioni di diritto romano, alla Storia del diritto italiano e al Diritto comune; le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto canonico e al Diritto industriale; le Istituzioni di diritto privato e il Diritto costituzionale rispetto alla Filosofia del diritto, al Diritto ecclesiastico, al Diritto del lavoro, al Diritto internazionale, al Diritto amministrativo, al Diritto processuale civile e al Diritto coloniale; il Diritto costituzionale rispetto alla Storia del diritto italiano; il Diritto penale rispetto alla Procedura penale ed alla Medicina legale e delle assicurazioni: il Diritto internazionale rispetto alla Storia dei trattati e politica internazionale; l'Economia politica rispetto al Diritto civile, al Diritto commerciale ed alla Scienza delle finanze e diritto finanziario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-26

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Art. 26 Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo