Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 27 giu 1962
La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche è di quattro anni. È titolo d'ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Dottrina dello Stato;
2. Istituzioni di diritto privato;
3. Istituzioni di diritto pubblico;
4. Diritto amministrativo (biennale);
5. Diritto internazionale;
6. Diritto del lavoro;
7. Diritto costituzionale italiano e comparato;
8. Storia moderna (biennale);
9. Storia delle dottrine politiche;
10. Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
11. Storia dei trattati e politica internazionale;
12. Geografia politica ed economica;
13. Economia politica;
14. Politica economica e finanziaria;
15. Statistica.
Sono insegnanti complementari:
1. Contabilità di Stato;
2. Demografia;
3. Diritto pubblico romano;
4. Economia coloniale;
5. Filosofia del diritto;
6. Geografia ed etnografia coloniale;
7. Sociologia;
8. Storia del giornalismo;
9. Storia delle dottrine economiche;
10. Storia e politica navale.
Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio, restando in facoltà del titolare del corso di accertarsi, mediante colloqui, del profitto degli studenti nella materia del primo anno.
Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per altri due può valersi di qualsiasi fondamentale o complementare impartito nell'Università; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza, il quale determinerà l'eventuale obbligo dello studente di far precedere l'iscrizione e l'esame in altre materie da considerarsi propedeutiche rispetto alla prescelta, fermo restando il numero degli esami speciali richiesto per l'ammissione agli esami di laurea.
Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi, con obbligo di frequenza biennale, e a sostenere le prove di esame, scritte ed orali, in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per la seconda lingua è consentita la scelta tra queste e le altre effettivamente insegnate nell'Università.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-28