Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo II

Art. 35

In vigore dal 27 giu 1962
La precedenze per l'iscrizione e per esame fra gli insegnamenti della Facoltà, sono stabilite come segue: Le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto commerciale, al Diritto del lavoro, al Diritto internazionale, al Diritto della navigazione, ai Diritto industriale, al Diritto processuale civile ed alla Scienza delle finanze e diritto finanziario; le Istituzioni di diritto pubblico rispetto al Diritto internazionale, al Diritto amministrativo, al Diritto del lavoro ed alla Scienza delle finanze e diritto finanziario; il Diritto commerciale rispetto al Diritto industriale; l'Economia politica rispetto all'Economia e politica agraria, alla Scienza delle finanze e diritto finanziario, alla Politica economica e finanziaria ed all'Economia dei trasporti; la Matematica generale rispetto alla Matematica finanziaria ed alla Statistica; la Ragioneria generale ed applicata rispetto alla Tecnica bancaria e professionale ed alla Tecnica industriale e commerciale; la Tecnica industriale e commerciale rispetto alla Tecnica del commercio internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-35

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Art. 35 Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo