Art. 4
In vigore dal 15 lug 1962
I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1961
GRONCHI
BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-20;1842#art-4