Art. 2

In vigore dal 15 lug 1962
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e, ai sensi dell' (sub - art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-20;1842#art-2

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