Art. 1
In vigore dal 15 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Pisa il 15 luglio 1961 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-20;1842#art-1