Art. 3
In vigore dal 15 lug 1962
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-20;1842#art-3