Art. 5
In vigore dal 19 nov 1961
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addì 15 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 4. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-07;1171#art-5