Art. 2

In vigore dal 19 nov 1961
All' del decreto dei Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1585, la voce della tariffa 32.07-a-2-beta-IX è corretta in "ex 32.07-a-2-beta-IX (cromati e solfocromati di piombo e di zinco)". Alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1586, nella colonna "Osservazioni" in corrispondenza del dazio del 26% con un minimo di L. 130 (') per pezzo, indicato per la voce 85.21-c, aggiungere "Per i diodi a cristallo è sospesa l'applicazione del dazio minimo per pezzo". Alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1961, n. 321, nella colonna "Osservazioni" in corrispondenza del dazio del 14% (a), indicato per la voce di tariffa ex 28.38-b-2, leggere "Escluso l'allume di potassio" invece di "Escluso il cloruro di potassio".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-07;1171#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo