Art. 3

In vigore dal 19 nov 1961
La denominazione delle merci per la voce n. 73.03: -b 3-gaiaina della tariffa dei dazi doganali di importazione è modificata come segue: "non nominati, in materiali d'ogni specie resi inservibili dall'uso, oppure scarti di laminazione o diffusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie o screpolature), presentati o ridotti sotto vigilanza doganale in masse informi pressate o in pezzi, di dimensioni non superiori a m. 1,50 x 0,50 x 0,50 (C)".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-07;1171#art-3

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