Art. 4

In vigore dal 19 nov 1961
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai prodotti compresi nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuno di essi indicati. Agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri della Comunità economica europea e scortati dai prescritti certificati rimane tuttavia applicabile il regime daziario attualmente in vigore per tali provenienze qualora risulti più favorevole di quello stabilito nell'annessa tabella.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-07;1171#art-4

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