Art. 5

In vigore dal 1 nov 1961
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale indicate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applica il regime daziario a fianco di ciascuno di essi indicato. Agli stessi prodotti, importati dagli altri Stati membri della Comunità economica europea e scortati dai prescritti certificati, rimane tuttavia applicabile il regime daziario attualmente in vigore per tali provenienze, qualora risulti più favorevole di quello stabilito nella annessa tabella.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-28;1112#art-5

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