Art. 3
In vigore dal 1 nov 1961
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni daziarie, che sono previste dalle note alle voci n. 29.31-d e n. 38.08-b-1 della vigente tariffa doganale per il sodio dimetilditiocarbammato e per il sapone resinico di potassio, e dalla nota alla voce numero 28.281, istituita con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, per l'ossido di vanadio, sono da applicare esclusivamente e rispettivamente per il sodio dibutildiocarbammato, per i saponi potassici di resine disproporzionate e per il pentossido di vanadio.
Per tali nuove concessioni continuano ad applicarsi, per le provenienze dai Paesi estranei alla Comunità economica europea, i dazi che erano stati rispettivamente stabiliti, per le suddette agevolazioni, con decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586.
I contingenti, che con quest'ultimo decreto erano stati stabiliti in esenzione daziaria per l'ossido di vanadio, per il sodio dimetilditiocarbammato e per il sapone resinico di potassio, sono abrogati.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono fissati i contingenti, da ammettere in esenzione daziaria, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nella misura di tonnellate 85 per il pentossido di vanadio (voce ex 28.28-i) e tonnellate 14 per il sodio dibutilditiocarbammato (voce ex 29.31-a). Tali contingenti, che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1961, sono comprensivi dei quantitativi già importati durante l'anno 1961 a scarico di quelli stabiliti col citato decreto rispettivamente per l'ossido di vanadio e per il sodio dimetilditiocarbammato.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è stabilita la sospensione daziaria, fino al 31 dicembre 1961, per i saponi potassici di resine disproporzionate (voce ex 38.08-b-1).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-28;1112#art-3