Art. 2
In vigore dal 1 nov 1961
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente di ferro-cromo ammesso in esenzione da dazio di cui alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586 (nota alla voce 73.02-e-2), è ripartito come segue:
a) tonnellate 9.000 per le importazioni da Paesi non facenti parte della Comunità economica europea;
b) tonnellate 11.000 per le importazioni dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dal prescritto certificato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-28;1112#art-2