Art. 4

In vigore dal 1 nov 1961
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le seguenti voci di tariffa con i relativi dazi e osservazioni: ex 27.14-o (nota II); ex 29.22-c-2 (nota); ex 29.24-b (nota); ex 33.01-a-3 (nota); ex 33.01-a-4 (nota 1); ex 33.01-a-4 (nota II); ex 38.05; ex 38.05 (nota); ex 38.08-b-2 (nota), previsti nella tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586; e le seguenti voci di tariffa, con i relativi dazi e osservazioni: ex 29.13-b-3; ex 29.15-a-8 (nota); ex 44.07, previsti nella tabella B annessa al decreto presidenziale 3 aprile 1961, n. 321. Dalla stessa tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586 e dalla data indicata al primo comma del presente articolo è soppressa dalla voce n. 38.08-a "esente - La colofonia destinata ad essere impiegata nella produzione di resine sintetiche è ammessa alla importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di tonnellate 18.000 annue".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-28;1112#art-4

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