Art. 3
In vigore dal 6 feb 1962
Al personale di cui all' del presente decreto, a decorrere dalla data di effettiva assegnazione presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura, compete il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale camerale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1455#art-3