Art. 2

In vigore dal 6 feb 1962
Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura in base alla qualifica di equiparazione, all'anzianità di carica e di servizio riconosciuti agli interessati dalla Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1432 e quella successivamente maturata nei quadri speciali, è collocato nei singoli ruoli e qualifiche anche in soprannumero. I posti così risultanti in soprannumero nelle singole qualifiche saranno riassorbiti allorchè si verificheranno delle vacanze negli organici dei rispettivi Enti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1455#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo