Art. 1

In vigore dal 6 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente dei Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro; Decreta: . Il personale già in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio della Libia, lo Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici dell'economia, iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, è assegnato d'ufficio e sistemato a ruolo presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura. La ripartizione del personale, di cui al comma precedente, presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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