Art. 4

In vigore dal 6 feb 1962
Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, presso cui sarà assegnato il personale, dovranno provvedere a norma delle vigenti disposizioni alla eventuale rivalutazione del trattamento di quiescenza ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base all'ordinamento di ciascun Ente. Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al comma precedente presso l'Ente di provenienza e presso le Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, l'onere derivante dalla rivalutazione del trattamento di quiescenza sarà posto a carico dello Stato. Alle spese derivanti dall'applicazione del precedente comma si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero dell'industria e del commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 34
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1455#art-4

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