Art. 5
In vigore dal 1 set 1961
Sono abrogati gli articoli 11, 136, 156, 160, 161, 163, 164, 188, 243, 244, nonché i capi V, VII e VIII del titolo secondo.
Negli articoli 9, 35, 46 e 52, le parole "ufficiale addetto ai servizi di cassa e di matricola", le parole "ufficiale incaricato dei servizi di cassa" e le parole "ufficiale pagatore" sono sostituite dalle, seguenti:
"ufficiale o maresciallo cassiere".
Nell'articolo 9 sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) nonché le parole "e gli atti matricolari" di cui alla lettera g), ed è aggiunto il seguente comma:
"L'ufficiale di matricola tiene i ruoli della forza, gli stati di servizio ed ogni altro registro o documento matricolare e firma gli atti matricolari".
Nella intestazione del capo VIII del titolo I e negli articoli 74, 75 e 77 la parola "casermaggio" è sostituita dalle seguenti "vestiario, equipaggiamento e casermaggio".
Nell'articolo 153 le disposizioni di cui alle lettere g) e i) sono abrogate e quelle di cui alla lettera f) sono sostituite dalle seguenti "autorizzare le spese poste a carico del Fondo massa, salvo il disposto dell'articolo 162".
Nella intestazione del capo II del titolo II le parole "Massa del Corpo e massa individuale" sono sostituite dalle seguenti "Entrate e spese".
Nell'articolo 158 sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere d), f), h).
Nell'articolo 159 sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma e al numero 1 del secondo comma.
Nell'articolo 168 sono abrogate le disposizioni di cui al numero 1 del primo comma.
Nell'articolo 192 l'ultimo comma è abrogato.
Nell'articolo 245 sono soppresse le parole "degli oggetti di vestiario e di corredo, per il magazzino centrale del vestiario, per il laboratorio di cui all'articolo 179 e per i magazzini legionali".
Nell'articolo 246 sono soppresse le parole "ed è responsabile di quelli esistenti presso il magazzino centrale il consegnatario del magazzino stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 60. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;748#art-5