Art. 4
In vigore dal 1 set 1961
L'articolo 186 è così sostituito:
"Per la concessione agli orfani e ai figli dei militari del Corpo di posti gratuiti e semi gratuiti in istituti di educazione e d'istruzione, ai sensi dell', comma secondo, lettera c) del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, il Fondo massa si avvale dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530.
Per ciascun anno scolastico il presidente dell'Ente nazionale suddetto presenta al Consiglio di amministrazione del Fondo massa le proposte, le relazioni e la documentazione relative allo svolgimento dell'attività assistenziale prevista dal presente articolo.
Il Consiglio di amministrazione del Fondo massa, tenuto anche conto di tali elementi, stabilisce annualmente la somma da destinare agli scopi anzidetti e ne dispone il versamento all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza. Il presidente dell'Ente provvede al pagamento delle spese relative e al termine di ogni esercizio finanziario rende conto della gestione del servizio al Consiglio di amministrazione del Fondo massa.
L'ammissione all'assistenza prevista dal presente articolo è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Fondo massa ed è regolata dalle disposizioni contenute nello statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;748#art-4