Art. 2
In vigore dal 1 set 1961
L' è così sostituito:
"L'amministrazione delle legioni e dei reparti corrispondenti e diretta, sotto la vigilanza e secondo l'indirizzo dei rispettivi comandanti, da un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore) che assume la denominazione di relatore.
Il relatore è il capo dell'ufficio di amministrazione, che è composto:
a) dall'ufficiale direttore dei conti, dall'ufficiale o maresciallo cassiere, dall'ufficiale di matricola e dall'ufficiale consegnatario del materiale;
b) dai sottufficiali e militari di truppa necessari per il funzionamento dell'ufficio".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;748#art-2