Art. 1

In vigore dal 1 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il titolo I del regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, che detta disposizioni regolamentari per l'amministrazione del Corpo della guardia di finanza; Visti gli del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, ed il titolo II del regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, che dettano disposizioni sull'ordinamento e sull'amministrazione del Fondo massa della Guardia di finanza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, che conferisce la personalità giuridica all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, e lo statuto di detto ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1490; Visto l' della legge 20 aprile 1952, n. 525, che pone a carico del Fondo massa anzidetto un contributo in favore dell'Ente nazionale per gli orfani dei militari della Guardia di finanza; Viste le leggi 10 novembre 1957, n. 1135, e 20 febbraio 1956, n. 73, che hanno abrogato la procedura di intervento del Fondo massa nella gestione del servizio statale relativo alla somministrazione del vestiario e all'erogazione dei premi di arruolamento e di rafferma ai militari del Corpo; Vista la legge 15 maggio 1959, n. 367, che devolve all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza l'importo delle ritenute sulle paghe dei militari puniti del Corpo anzidetto; Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle disposizioni sull'amministrazione del Corpo della guardia di finanza e a quelle sull'amministrazione del Fondo massa della Guardia di finanza, contenute nei titoli I e II del citato regolamento approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169; Visto l'articolo SI, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Al regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti:
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;748#art-1

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