Art. 6
In vigore dal 18 mag 1961
Il prelievo può venire inoltre autorizzato provvisoriamente dal medico provinciale sui cadaveri degli infortunati nei casi in cui gli accertamenti autoptici siano per legge obbligatori, nonché sui cadaveri sottoposti per legge al riscontro diagnostico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 64. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-20;300#art-6