Art. 3

In vigore dal 18 mag 1961
Ogni Istituto autorizzato a tali prelievi deve avere personale qualificato, per titoli e per capacità, ad eseguire l'accertamento della realtà della morte. L'esito dell'accertamento deve essere riferito al direttore dell'Istituto universitario o al primario dell'ospedale o al capo del reparto ospedaliero, i quali, a norma dell' della legge 3 aprile 1957, n. 235, provvederanno a redigere l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Il direttore dell'Istituto universitario o il primario dell'ospedale o il capo reparto ospedaliero assumono le responsabilità dell'accertamento unitamente al medico che ha effettuato la diagnosi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-20;300#art-3

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