Art. 2

In vigore dal 18 mag 1961
Il Ministero della sanità, può concedere, su domanda, agli Istituti universitari e agli Ospedali l'autorizzazione ad eventuali prelievi di parti di cadaveri. Nell'autorizzazione è stabilito se i prelievi debbano effettuarsi nelle camere mortuarie o in reparti clinici, che diano garanzia sulla possibilità di eseguire i prelievi nelle condizioni richieste dalla applicazione del materiale prelevato. Nella domanda, diretta ad ottenere l'autorizzazione, devono essere indicati i reparti o camere mortuarie nei quali i prelievi verrebbero effettuati ed i nominativi dei sanitari addetti al prelievo ed alla conservazione del materiale da trapianto; tale domanda deve essere corredata da una dichiarazione del direttore sanitario dell'ospedale o del direttore della clinica, nella quale debbono essere attestate la idoneità dei sanitari ad effettuare tali prestazioni e l'efficienza delle relative organizzazioni tecniche. Il Ministero della sanità, prima di concedere l'autorizzazione, può disporre opportuni accertamenti onde stabilire l'idoneità degli impianti, dei servizi e del personale addetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-20;300#art-2

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