Art. 5

In vigore dal 18 mag 1961
A norma degli della sopracitata, legge 3 aprile 1957, n. 235, il prelievo viene autorizzato dal medico provinciale in seguito alla presentazione dei seguenti documenti: 1) disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà, del defunto di consentire al prelievo dal proprio cadavere di parti a scopo di trapianto. In mancanza di disposizioni testamentarie, il direttore, primario o capo reparto o sanitario che debba procedere al prelievo ne dà comunicazione al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado, di cui sia conosciuto il luogo di residenza. Il prelievo non è consentito se intervenga tempestiva opposizione del coniuge o di uno dei parenti entro il secondo grado. 2) domanda di prelievo presentata dal medico che intende procedere al prelievo stesso controfirmata dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. I direttori degli Istituti autorizzati, in caso di urgenza, allo scopo di assicurare la buona riuscita dello intervento, possono ottenere, dal medico provinciale la autorizzazione provvisoria al prelievo in base a domanda in cui venga dichiarato, sotto la loro responsabilità, che sussistano le condizioni di legge e ragioni di urgenza, per effettuare il prelievo. L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando la prescritta documentazione sia stata presentata.
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