Art. 7
In vigore dal 25 dic 1960
Dal 1 gennaio 1961 alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le note del capitolo 73 (ghisa, ferro e acciaio) sono modificate come appresso:
Nota 1-a) - Ghise (n. 73.01):
Alla fine della nota è aggiunto il seguente comma:
"La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida".
Nota 1-g) - Lingotti (n. 73.06):
Alla fine della nota è aggiunto il seguente comma:
"L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti non placcati".
Nota 1-n) - Lamiere (n. 73.13):
Alla fine della nota è aggiunto il seguente comma:
"Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane".
Nota 1-p) - Barre (n. 73.10):
Alla fine della nota è aggiunto il seguente comma:
"La vergella o bordione (film machine) è un prodotto a sezione piena, soltanto l'aminato a caldo, presentato in matasse arrotolate a caldo.
Si comprendono sotto questa denominazione:
1) i prodotti a sezione rotonda o quadrata, il cui diametro o il lato non superi i mm. 13;
2) i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla nota 1 m) e il cui peso per metro lineare non superi kg. 1,330".
Nota A)-a:
La nota A)-a è sostituita dalla seguente:
"a) ghise ematiti: quelle contenenti, in peso, al massimo 0,5% di fosforo e che possono inoltre contenere, isolatamente o complessivamente, 8% o meno di silicio, 6% o meno di manganese, 0,3% o meno di nichelio, 0,2% o meno di cromo, 0,3% o meno di rame, 0,1% o meno di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.)".
b) la numerazione di statistica e la denominazione delle merci per le voci n. 73.02-c, e n. 73.02-II sono modificate come all'allegata tabella B, firmata dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-20;1543#art-7