Art. 4
In vigore dal 25 dic 1960
L'agevolazione daziaria prevista per i tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza di circa un metro e del diametro fino a circa 25 cm., destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, di cui alla voce della tariffa doganale ex 44.03-b, è modificata come segue:
"I tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri e del diametro fino a circa 25 cm. (voce di tariffa ex 44.03-b) e gli spacconi di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri (voce di tariffa ex 14.01-a-2), destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, sono ammessi in esenzione da dazio, entro i limiti di un contingente globale annuo di quintali 200.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-20;1543#art-4