Art. 3

In vigore dal 25 dic 1960
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961: a) la farina di frumento manitoba (voce della tariffa doganale ex 11.01-a), destinata ad essere impiegata nella fabbricazione di colla di glutine in scaglie e di amido di frumento, è ammessa all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 650 per l'anno 1960 e successivamente di quintali 7500 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; b) il contingente annuo di fecole di patate di cui alla voce della tariffa doganale ex 11.08-b-1, ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli apparecchi e bozzime a base di fecole, è elevato per l'anno 1960 a quintali 30.800 e successivamente a quintali 40.000 annui; c) l'olio di palmisti, altro (voce della tariffa doganale ex 15.07-n-2) destinato ad essere impiegato nella produzione di alcool laurilico è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente di quintali 1700 per l'anno 1960 e successivamente di quintali 20.000 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; d) il contingente annuo di tizia di cui alla voce della tariffa doganale ex 32.07-a-2-beta-X, ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione di idrosolfati, è elevato per l'anno 1960 a quintali 26.300 e successivamente a quintali 40.000 annui; e) il contingente annuo di biglie di vetro con un contenuto non superiore all'1,5 per cento di alcali (ossido di sodio più ossido di potassio), del 10/18 per cento di alluminio più ossido di ferro e del 6/12 per cento di anidride borica, di cui alla voce della tariffa doganale ex 70.03-a, ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle fibre di vetro, è elevato per l'anno 1960 a quintali 32.500 e successivamente a quintali 60.000 annui.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-20;1543#art-3

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