Art. 2
In vigore dal 25 dic 1960
Dal 1 gennaio 1961 a non oltre il 30 giugno 1961 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa ex 73.01);
b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa 73.08-a-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende sprovviste di acciaierie, aia dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto od in parte, alla fabbricazione con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-20;1543#art-2