Art. 7
In vigore dal 2 mar 1961
Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi per i quali è prevista la concessione del distintivo d'onore istituito con regio decreto 17 marzo 1938, n. 255.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 24. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-15;1813#art-7