Art. 5

In vigore dal 2 mar 1961
I distintivi previsti nei precedenti articoli sono forniti gratuitamente agli aventi diritto dall'Ente locale alle cui dipendenze si è verificato l'evento che ha dato luogo alla concessione dei distintivi medesimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-15;1813#art-5

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