Art. 2

In vigore dal 2 mar 1961
Il distintivo di "mutilato in servizio" spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni della natura di quelle indicate nell' del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820. Il distintivo di "ferito in servizio" spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferito o legioni della natura di quelle indicate nell'art. 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820. Le domande intese ad ottenere il distintivo di "mutilato in servizio" di "ferito in servizio" o "alla memoria" devono essere rivolte dall'interessato o dagli aventi causa indicati nell' al prefetto della Provincia, nella quale ha sede l'ente alle cui dipendenze si è verificato l'evento che ha dato luogo alla domanda. Il prefetto, qualora l'evento non abbia già determinato la concessione di una pensione privilegiata, provvede alle indagini sui fatti, agli accertamenti sanitari eventualmente occorrenti, nonché alla valutazione dei titoli necessari per la concessione ed emette il decreto di autorizzazione per l'uso del distintivo. La classificazione delle ferite o lesioni tra quelle che danno diritto al distintivo di "mutilato" oppure a quello di "ferito" in servizio, sarà fatta dal prefetto, sentito, ove occorra, il parere del medico provinciale.
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