Art. 6

In vigore dal 2 mar 1961
La concessione del distintivo d'onore non ha luogo e, se disposta, è revocata, quando, a norma delle disposizioni vigenti, si incorra nella perdita delle distinzioni onorifiche militari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-15;1813#art-6

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