Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 51

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 31 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo