Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 51
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 31 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-51