Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 55
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 31 dic 1960
Il presente contratto interprovinciale di lavoro ha decorrenza dal 4 marzo 1953 con validità di due anni e si intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-55